Lo statuto del Majaglug

Di seguito potete leggere lo statuto del MajaGLUG, nel documento vengono riassunte le finalità dell'associazione e le regole alla quali i soci si devono attenere.

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione
E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "MajaGLUG", chiamata anche "Maja Gnu/Linux User Group", d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione.

Articolo 2 - Sede
1. L'Associazione ha sede in Genzano di Roma (RM), Via XXV Aprile n° 4, e potra' istituire sedi secondarie ed impianti distaccati.

2. L'eventuale variazione della sede sociale potra' essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiedera' formale variazione del presente statuto.

Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione e' indeterminata.

Articolo 4 - Oggetto e finalita'

1. L'Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di diffondere la conoscenza di GNU/Linux, del progetto GNU, della cultura del Software libero e dell'Open Source sotto tutti i suoi aspetti scientifici, tecnologici, etici, filosofici, organizzativi, legali e sociali.

2. Per realizzare il perseguimento delle finalita' e dell'oggetto l'Associazione potra':
sviluppare e coordinare iniziative sul tema del software libero e dell'Open Source, o fornire supporto allo sviluppo ed alla coordinazione delle stesse;
promuovere la diffusione del software libero e dell'Open Source attraverso attivita' di analisi, studio, progettazione e sviluppo nonche' attraverso il conferimento di borse di studio ed assegni di ricerca, prestando attenzione alla possibilta' di collaborazione con iniziative in essere a livello nazionale id internazionale;
favorire l'accessibilita' del software libero mediante lo sviluppo di nuovo software, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione in lingua inglese;
organizzare convegni, manifestazioni ed altre attivita' di divulgazione;
istituire e gestire corsi per alfabetizzazione, di aggiornamento, di specializzazione aventi ad oggetto software libero ed Open Source, nonche', in via principale, la conoscenza dei sistemi operativi liberi;
pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche multimediale ed con qualsiasi medium, anche telematico;
servirsi dell'informatica libera quale strumento di libertà per l'emancipazione sociale e culturale;
recuperare materiale informatico dismesso da riutilizzare con l'installazione di software libero, donazione dello stesso a scuole, biblioteche ed all'estero al fine di:
promuovere il libero accesso alle conoscenze e alla cultura;
colmare il divario digitale.

Articolo 5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da:
quote e contributi degli associati;
eredita', donazioni, legati;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale ed artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 6 - Soci

1. Sono aderenti all'Associazione:
i Soci Fondatori dell'Associazione;
i Soci Ordinari dell'Associazione.

2. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo Statuto.

3. Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneita' del rapporto sociale.

4. Tutti i soci persone fisiche maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea secondo il criterio di un voto ad personam, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tutti i soci persone giuridiche hanno diritto di voto nella persona da loro ufficialmente designata quale rappresentante. Tutti i soci persone fisiche aventi diritto al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

5. Tutti i soci persone giuridiche non sono eleggibili alle cariche sociali ne' direttamente ne' per tramite del loro rappresentante.

Articolo 7 - Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Articolo 8 - Soci Ordinari
Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono alla stessa nel corso della sua esistenza. Puo' divenire socio ordinario dell'associazione qualsiasi persona fisica o giuridica.

Articolo 9 - Adesione

1. L'adesione alla Associazione ha carattere volontario.

2. L'ammissione e' deliberata dal Consiglio Direttivo ed e' subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di una domanda scritta in formato cartaceo o elettronico, a mezzo dell'apposito modulo sul sito web dell'associazione, recante la dichiarazione di condividere le finalita' che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti, fornire indirizzo e-mail valido, accettare che lo stesso sia inserito nella mailing-list dell'Associazione, servirsi esclusivamente dello stesso per la ricezione delle comunicazioni sociali e per le procedure di partecipazione e di voto.

3. Il Consiglio Direttivo deve provvedere alle domande di adesione entro 120 giorni ma non prima di 90 giorni dalla presentazione della domanda, durante i quali il Consiglio Direttivo acquisira' elementi di valutazione sull'aspirante socio. In pendenza di domanda di adesione, il richiedente potra' frequentare l'Associazione e prendere parte alle sue attivita', non esclusa la facolta di assistere all'Assemblea senza potere alcuno di intervento.

4. In assenza di una espressa pronuncia entro il termine suindicado di 120 giorni, la domanda di adesione si intende respinta.

5. Tutte le pronunce di diniego devono essere motivate dal Consiglio Direttivo. Se la motivazione non e' contestuale alla pronuncia di diniego sia essa tacita ovvero espressa, il Consiglio stesso dovra' redigere e comunicare al richiedente la motivazione entro e non oltre 15 giorni dalla pronuncia di diniego.

6. Non e' consentito ripresentare domanda di ammissione qualora non siano venuti meno i motivi che ne hanno determinato il rigetto.

Articolo 10 - Quota associativa

1. La quota associativa annuale e' stabilita dall'Assemblea dell'Associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al Tesoriere dell'Associazione.

2. Il socio che e' moroso nel pagamento della quota e' sospeso dal diritto di votare in Assemblea e nelle altre occasioni di voto.

3. La quota associativa e' intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 11 - Recesso ed esclusione dei soci

1. La qualita' di socio si perde per:
recesso;
morosita' nel pagamento di due o piu' quote annuali;
persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo;
comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.

2. L'esclusione del socio e' deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, per iniziativa propria o dietro segnalazione di almeno 3 soci, al verificarsi di una o piu' delle condizioni sopra esposte. In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo fa pervenire al socio una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni.

3. Avvenuta la deliberazione di esclusione, la stessa viene comunicata al Socio escluso ed a tutti gli altri Soci. Dopo 10 giorni dall'esclusione, l'indirizzo email del Socio viene cancellato dalla mailing-list dell'Associazione. Lo stesso indirizzo può essere cancellato dal Consiglio Direttivo qualora, in pendenza di tale termine, il Socio escluso ne faccia uso contrario ai principi sociali, di correttezza e di buona costume. Con la cancellazione ante termine dell'indirizzo email dalla mailing-list il socio perde contestualmente il diritto di cui al comma successivo.

4. Il socio escluso puo' chiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta esclusione, la convocazione dell'Asemblea per sottoporre al voto di questa la deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo. La richiesta di convocazione dell'Assemblea sospende il termine per la cancellazione dalla mailing-list dell'indirizzo email del Socio.

5. L'Assemblea può deliberare di rinviare la deliberazione di esclusione al Consiglio Direttivo con messaggio motivato ovvero di accettare la deliberazione di esclusione.

6. Ricevuto il messaggio motivato di rinvio da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo esamina nuovamente la situazione del Socio. Se delibera una seconda volta l'esclusione dello stesso, ne assume piena responsabilità.

7. Se l'Assemblea delibera di accettare l'esclusione del Socio, questa ha effetto immediato cui consegue la cancellazione dalla mailing-list dell'indirizzo email del Socio.

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei Soci;
il Presidente del Consiglio Direttivo;
il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
il Consiglio Direttivo;
il Segretario del Consiglio Direttivo;
il Tesoriere;
il Revisore dei conti.

2. L'elezione degli organi dell'associazione non puo' essere in alcun modo vincolata o limitata ed e' informata a criteri di massima liberta' di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Lo stesso socio può essere eletto o nominato nella stessa carica più volte anche consecutivamente.

Articolo 13 - L'assemblea

1. L'assemblea e' composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed e' l'organo sovrano dell'Associazione stessa e puo' deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attivita' dell'Associazione.

2. In ogni caso l'Assemblea deve:
approvare ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilanico preventivo sottoposti dal Consiglio Direttivo;
deliberare il valore della quota associativa annuale;
delineare gli indirizzi generali dell'attivita' della Associazione;
eleggere il Presidente;
approvare regolamenti interni;
deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Essa inoltre puo':
deliberare la costituzione di eventuali Commissioni Permanenti o Gruppi di lavoro, indicandone il responsabile;
modificare lo Statuto;
deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora cio' sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 14 - Convocazione Assemblea

1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e nei casi in cui egli stesso lo ritenga necessario, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori. L'assemblea è invece convocata dal Segretario su richiesta del socio escluso ex art. 11 comma 4, ovvero da 3 soci per discutere sulla responsabilità del Presidente ex art. 22 comma 2.

2. La convocazione e' fatta mediante comunicazione elettronica, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci della Associazione, nonchè ai componenti del Consiglio Direttivo quindici giorni prima dell'adunanza, salvo quanto stabilito dall'art. 29.

3. In caso di urgenza il Presidente puo' convocare l'assemblea dandone comunicazione almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 - Costituzione
Salvo quanto previsto in altre norme del presente Statuto o dalla legge, l'Assemblea e' validamente costituita ed e' atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la meta' dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non puo' svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Articolo 16 - Deliberazioni Assembleari
Salvo quanto diversamente stabilito, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 5 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Non e' ammesso il cumulo di due o piu' cariche.

2. Il Presidente eletto dall'Assemblea ed entro 15 giorni nomina il vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo fra i Soci e ne da' immediatamente comunicazione a tutti i Soci.
Entro 10 giorni da detta comunicazione, su richiesta di almeno 3 soci, può essere convocata Assemblea per discutere sulle nomine dei membri del Consiglio Direttivo. Al termine della discussione l'assemblea vota per confermare i Consiglieri nominati dal Presidente.
In caso di mancata conferma da parte dell'Assemblea, il Presidente deve, nella medesima adunanza, nominare un nuovo Consiglio Direttivo e sottoporre le nuove nomine all'approvazione dell'Assemblea. Se il Presidente non nomina il nuovo Consiglio ovvero l'assemblea non approva le nuove nomine, i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea nella medesima adunanza.

3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un anno.

4. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
la gestione dell'associazione secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
l'ammissione all'associazione di nuovi aderenti;
l'eventuale esclusione di aderenti dall'Associazione;
la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, accompagnati da una relazione sulla situazione dell'Associazione;
sottoporre i bilanci alla votazione dell'Assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell'Associazione, nell'Albo dell'Associzazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti;
vigilare sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni dell'Assemblea;
deliberare gli impegni di spesa;
adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 18 - Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritegna opportuno oppure ne sia fatta richista da almeno due membri del Consiglio Direttivo. E' convocato dal Presidente necessariamente per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo

2. La convocazione e' fatta mediante lettera elettronica contenente l'indicazione del giorno e dell'ora o dell'intervallo temporale della riunione e l'ordine del giorno, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Articolo 19 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito qualora siano presenti almeno 3 dei suoi membri, tra cui il Presidente o, in mancanza di questi, il Vice presidente. In caso di assenza del Segretario il Presidente attribuisce temporaneamente le funzioni di segreteria ad altro Consigliere.

2. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di pareggio prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

3. Il membro del Consiglio Direttivo dissenziente puo' esigere che il suo dissenso e la relativa motivazione vengano messi a verbale, declindando cosi' ogni responsabilita' derivante dalla decisione assunta.

4. Il Consiglio Direttivo puo' attribuire a uno o piu' dei suoi membri oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Articolo 20 - Decadenza dei membri del Consiglio Direttivo

1. I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio Direttivo. Il membro del Consiglio Direttivo decaduto viene sostituito da altro socio nominato dal Presidente.

2. I membri del Consiglio Direttivo decadono in toto dalla loro carica in caso di decadenza del Presidente.

Articolo 21 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione. Resta in carica per un anno ed e' rieleggibile. Viene eletto dall'Assemblea a scrutinio palese con l'indicazione di una sola preferenza da parte dei votanti.
Le candidature alla carica di Presidente avvengono in Assemblea prima di procedere alla votazione.

2. Nomina i membri del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente;

3. Il Presidente:
convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
cura l'esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e Consiglio Direttivo;
sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma dove se ne presenti necessita';
adempie agli atti di ordinaria amministrazione.

4. In caso di necessita' ed urgenza il Presidente puo' compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 22 - Decadenza del Presidente
1. Il Presidente decade dalla propria carica nel caso di impedimento permanente o temporaneo superiore a 3 mesi.

2. Il Presidente decade dalla carica, inoltre, in seguito a deliberazione dell'Assemblea adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci per gravi violazioni dello Statuto o di legge.

3. Assieme al Presidente decadono dalla carica tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo, inclusi il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

4. Entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo il Segretario decaduto convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente, rispettando le norme per la convocazione dell'Assemblea.

5. Fino al giorno dell'elezione del nuovo presidente le funzioni di presidenza e di direzione sono svolte dal Presidente e dal Consiglio Direttivo decaduti limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 23 - Il Vice Presidente
E' nominato dal Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza od impedimento e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico. Il Vice Presidente resta in carica per 1 anno ed è rieleggibile.

Articolo 24 - Il Segretario

1. Il Segretario e' nominato dal Consiglio Direttivo fra i sui membri. Il Segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario dell'Associazione deve:
inviare gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'Albo dell'Associazione;
curare - unitamente al Tesoriere - l'aggiornamento del database dei soci e pubblicarlo nell'Albo dell'Associazione.
convocare l'Assemblea nei casi stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 25 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere e' nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere deve:
custodire il patrimonio dell'Associazione;
tenere il registro della contabilita';
conservare gli eventuali documenti giustificativi;
rendere il conto al Consiglio Direttivo;
riferire annualmente all'Assemblea dei soci;
verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all'Assemblea;
curare - unitamente al Segretario - l'aggiornamento del database dei soci.

Articolo 26 - Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti e' l'organo incaricato di controllare e verificare il bilancio dell'Associazione e di riferire all'Assemblea circa la correttezza della gestione amministrativa dell'Associazione.
Il Revisore dei Conti e' eletto dall'Assemblea dell'Associazione, regolarmente costituita, con votazione palese, contestaulmente all'elezione degli altri organi sociali. Ogni socio esprime una sola preferenza. Sara' dichiarato eletto Revisore dei Conti il Socio che avra' avuto il maggior numero di voti.
In caso di parita' risultera' eletto il socio che vanti la maggior anzianita' d'iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianita' anagrafica.

Articolo 27 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e' predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso il sito web dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura e ad estrarne copia.

Articolo 28 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura oppure a favore di enti con lo stesso scopo sociale.

2. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 29 - Modificazioni dello Statuto
La deliberazione di modificazione dello Statuto dell'associazione e' adottata con procedimento speciale:
l'assemblea e' regolarmente costituita qualora siano presenti non meno dei 3/4 degli aventi diritto e la deliberazione e' adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
qualora non sia stata raggiunta la presenza dei 3/4 degli aventi diritto al voto, l'assemblea viene nuovamente convocata entro 10 giorni e non prima di 7 dalla precedente adunanza. L'assemblea e' regolarmente costituita qualora siano presenti non meno della meta' degli aventi diritto al voto e la deliberazione e' adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti:
qualora non sia stata raggiunta la presenza della meta' degli aventi diritto al voto l'assemblea viene nuovamente convocata entro 7 giorni e non prima di 5 giorni dalla precedente adunanza.
L'assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Articolo 30 - Scioglimento

1. La deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, come disposto dall'art. 21 ultimo comma c.c.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio verra' devoluto ad altra associazione avente finalita' analoga o a fini di pubblica utilita' sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 31 - Legge applicabile
Per tutto cio' che non e' disciplinato dal presente Statuto si rimanda alle norme vigenti della Repubblica Italiana.

Articolo 32 - Foro esclusivo
Gli aderenti all'Associazione eleggono quale Foro esclusivo per le eventuali controversie il Tribunale di Velletri (RM), nella sua sezione distaccata di Albano Laziale (RM).
Di seguito potete leggere lo statuto del MajaGLUG, nel documento vengono riassunte le finalità dell'associazione e le regole alla quali i soci si devono attenere.

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione
E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "MajaGLUG", chiamata anche "Maja Gnu/Linux User Group", d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione.

Articolo 2 - Sede
1. L'Associazione ha sede in Genzano di Roma (RM), Via XXV Aprile n° 4, e potra' istituire sedi secondarie ed impianti distaccati.

2. L'eventuale variazione della sede sociale potra' essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiedera' formale variazione del presente statuto.

Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione e' indeterminata.

Articolo 4 - Oggetto e finalita'

1. L'Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di diffondere la conoscenza di GNU/Linux, del progetto GNU, della cultura del Software libero e dell'Open Source sotto tutti i suoi aspetti scientifici, tecnologici, etici, filosofici, organizzativi, legali e sociali.

2. Per realizzare il perseguimento delle finalita' e dell'oggetto l'Associazione potra':
sviluppare e coordinare iniziative sul tema del software libero e dell'Open Source, o fornire supporto allo sviluppo ed alla coordinazione delle stesse;
promuovere la diffusione del software libero e dell'Open Source attraverso attivita' di analisi, studio, progettazione e sviluppo nonche' attraverso il conferimento di borse di studio ed assegni di ricerca, prestando attenzione alla possibilta' di collaborazione con iniziative in essere a livello nazionale id internazionale;
favorire l'accessibilita' del software libero mediante lo sviluppo di nuovo software, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione in lingua inglese;
organizzare convegni, manifestazioni ed altre attivita' di divulgazione;
istituire e gestire corsi per alfabetizzazione, di aggiornamento, di specializzazione aventi ad oggetto software libero ed Open Source, nonche', in via principale, la conoscenza dei sistemi operativi liberi;
pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche multimediale ed con qualsiasi medium, anche telematico;
servirsi dell'informatica libera quale strumento di libertà per l'emancipazione sociale e culturale;
recuperare materiale informatico dismesso da riutilizzare con l'installazione di software libero, donazione dello stesso a scuole, biblioteche ed all'estero al fine di:
promuovere il libero accesso alle conoscenze e alla cultura;
colmare il divario digitale.

Articolo 5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da:
quote e contributi degli associati;
eredita', donazioni, legati;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale ed artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 6 - Soci

1. Sono aderenti all'Associazione:
i Soci Fondatori dell'Associazione;
i Soci Ordinari dell'Associazione.

2. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo Statuto.

3. Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneita' del rapporto sociale.

4. Tutti i soci persone fisiche maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea secondo il criterio di un voto ad personam, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tutti i soci persone giuridiche hanno diritto di voto nella persona da loro ufficialmente designata quale rappresentante. Tutti i soci persone fisiche aventi diritto al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

5. Tutti i soci persone giuridiche non sono eleggibili alle cariche sociali ne' direttamente ne' per tramite del loro rappresentante.

Articolo 7 - Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Articolo 8 - Soci Ordinari
Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono alla stessa nel corso della sua esistenza. Puo' divenire socio ordinario dell'associazione qualsiasi persona fisica o giuridica.

Articolo 9 - Adesione

1. L'adesione alla Associazione ha carattere volontario.

2. L'ammissione e' deliberata dal Consiglio Direttivo ed e' subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di una domanda scritta in formato cartaceo o elettronico, a mezzo dell'apposito modulo sul sito web dell'associazione, recante la dichiarazione di condividere le finalita' che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti, fornire indirizzo e-mail valido, accettare che lo stesso sia inserito nella mailing-list dell'Associazione, servirsi esclusivamente dello stesso per la ricezione delle comunicazioni sociali e per le procedure di partecipazione e di voto.

3. Il Consiglio Direttivo deve provvedere alle domande di adesione entro 120 giorni ma non prima di 90 giorni dalla presentazione della domanda, durante i quali il Consiglio Direttivo acquisira' elementi di valutazione sull'aspirante socio. In pendenza di domanda di adesione, il richiedente potra' frequentare l'Associazione e prendere parte alle sue attivita', non esclusa la facolta di assistere all'Assemblea senza potere alcuno di intervento.

4. In assenza di una espressa pronuncia entro il termine suindicado di 120 giorni, la domanda di adesione si intende respinta.

5. Tutte le pronunce di diniego devono essere motivate dal Consiglio Direttivo. Se la motivazione non e' contestuale alla pronuncia di diniego sia essa tacita ovvero espressa, il Consiglio stesso dovra' redigere e comunicare al richiedente la motivazione entro e non oltre 15 giorni dalla pronuncia di diniego.

6. Non e' consentito ripresentare domanda di ammissione qualora non siano venuti meno i motivi che ne hanno determinato il rigetto.

Articolo 10 - Quota associativa

1. La quota associativa annuale e' stabilita dall'Assemblea dell'Associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al Tesoriere dell'Associazione.

2. Il socio che e' moroso nel pagamento della quota e' sospeso dal diritto di votare in Assemblea e nelle altre occasioni di voto.

3. La quota associativa e' intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 11 - Recesso ed esclusione dei soci

1. La qualita' di socio si perde per:
recesso;
morosita' nel pagamento di due o piu' quote annuali;
persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo;
comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.

2. L'esclusione del socio e' deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, per iniziativa propria o dietro segnalazione di almeno 3 soci, al verificarsi di una o piu' delle condizioni sopra esposte. In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo fa pervenire al socio una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni.

3. Avvenuta la deliberazione di esclusione, la stessa viene comunicata al Socio escluso ed a tutti gli altri Soci. Dopo 10 giorni dall'esclusione, l'indirizzo email del Socio viene cancellato dalla mailing-list dell'Associazione. Lo stesso indirizzo può essere cancellato dal Consiglio Direttivo qualora, in pendenza di tale termine, il Socio escluso ne faccia uso contrario ai principi sociali, di correttezza e di buona costume. Con la cancellazione ante termine dell'indirizzo email dalla mailing-list il socio perde contestualmente il diritto di cui al comma successivo.

4. Il socio escluso puo' chiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta esclusione, la convocazione dell'Asemblea per sottoporre al voto di questa la deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo. La richiesta di convocazione dell'Assemblea sospende il termine per la cancellazione dalla mailing-list dell'indirizzo email del Socio.

5. L'Assemblea può deliberare di rinviare la deliberazione di esclusione al Consiglio Direttivo con messaggio motivato ovvero di accettare la deliberazione di esclusione.

6. Ricevuto il messaggio motivato di rinvio da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo esamina nuovamente la situazione del Socio. Se delibera una seconda volta l'esclusione dello stesso, ne assume piena responsabilità.

7. Se l'Assemblea delibera di accettare l'esclusione del Socio, questa ha effetto immediato cui consegue la cancellazione dalla mailing-list dell'indirizzo email del Socio.

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei Soci;
il Presidente del Consiglio Direttivo;
il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
il Consiglio Direttivo;
il Segretario del Consiglio Direttivo;
il Tesoriere;
il Revisore dei conti.

2. L'elezione degli organi dell'associazione non puo' essere in alcun modo vincolata o limitata ed e' informata a criteri di massima liberta' di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Lo stesso socio può essere eletto o nominato nella stessa carica più volte anche consecutivamente.

Articolo 13 - L'assemblea

1. L'assemblea e' composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed e' l'organo sovrano dell'Associazione stessa e puo' deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attivita' dell'Associazione.

2. In ogni caso l'Assemblea deve:
approvare ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilanico preventivo sottoposti dal Consiglio Direttivo;
deliberare il valore della quota associativa annuale;
delineare gli indirizzi generali dell'attivita' della Associazione;
eleggere il Presidente;
approvare regolamenti interni;
deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Essa inoltre puo':
deliberare la costituzione di eventuali Commissioni Permanenti o Gruppi di lavoro, indicandone il responsabile;
modificare lo Statuto;
deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora cio' sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 14 - Convocazione Assemblea

1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e nei casi in cui egli stesso lo ritenga necessario, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori. L'assemblea è invece convocata dal Segretario su richiesta del socio escluso ex art. 11 comma 4, ovvero da 3 soci per discutere sulla responsabilità del Presidente ex art. 22 comma 2.

2. La convocazione e' fatta mediante comunicazione elettronica, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci della Associazione, nonchè ai componenti del Consiglio Direttivo quindici giorni prima dell'adunanza, salvo quanto stabilito dall'art. 29.

3. In caso di urgenza il Presidente puo' convocare l'assemblea dandone comunicazione almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 - Costituzione
Salvo quanto previsto in altre norme del presente Statuto o dalla legge, l'Assemblea e' validamente costituita ed e' atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la meta' dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non puo' svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Articolo 16 - Deliberazioni Assembleari
Salvo quanto diversamente stabilito, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 5 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Non e' ammesso il cumulo di due o piu' cariche.

2. Il Presidente eletto dall'Assemblea ed entro 15 giorni nomina il vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo fra i Soci e ne da' immediatamente comunicazione a tutti i Soci.
Entro 10 giorni da detta comunicazione, su richiesta di almeno 3 soci, può essere convocata Assemblea per discutere sulle nomine dei membri del Consiglio Direttivo. Al termine della discussione l'assemblea vota per confermare i Consiglieri nominati dal Presidente.
In caso di mancata conferma da parte dell'Assemblea, il Presidente deve, nella medesima adunanza, nominare un nuovo Consiglio Direttivo e sottoporre le nuove nomine all'approvazione dell'Assemblea. Se il Presidente non nomina il nuovo Consiglio ovvero l'assemblea non approva le nuove nomine, i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea nella medesima adunanza.

3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un anno.

4. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
la gestione dell'associazione secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
l'ammissione all'associazione di nuovi aderenti;
l'eventuale esclusione di aderenti dall'Associazione;
la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, accompagnati da una relazione sulla situazione dell'Associazione;
sottoporre i bilanci alla votazione dell'Assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell'Associazione, nell'Albo dell'Associzazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti;
vigilare sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni dell'Assemblea;
deliberare gli impegni di spesa;
adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 18 - Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritegna opportuno oppure ne sia fatta richista da almeno due membri del Consiglio Direttivo. E' convocato dal Presidente necessariamente per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo

2. La convocazione e' fatta mediante lettera elettronica contenente l'indicazione del giorno e dell'ora o dell'intervallo temporale della riunione e l'ordine del giorno, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Articolo 19 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito qualora siano presenti almeno 3 dei suoi membri, tra cui il Presidente o, in mancanza di questi, il Vice presidente. In caso di assenza del Segretario il Presidente attribuisce temporaneamente le funzioni di segreteria ad altro Consigliere.

2. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di pareggio prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

3. Il membro del Consiglio Direttivo dissenziente puo' esigere che il suo dissenso e la relativa motivazione vengano messi a verbale, declindando cosi' ogni responsabilita' derivante dalla decisione assunta.

4. Il Consiglio Direttivo puo' attribuire a uno o piu' dei suoi membri oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Articolo 20 - Decadenza dei membri del Consiglio Direttivo

1. I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio Direttivo. Il membro del Consiglio Direttivo decaduto viene sostituito da altro socio nominato dal Presidente.

2. I membri del Consiglio Direttivo decadono in toto dalla loro carica in caso di decadenza del Presidente.

Articolo 21 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione. Resta in carica per un anno ed e' rieleggibile. Viene eletto dall'Assemblea a scrutinio palese con l'indicazione di una sola preferenza da parte dei votanti.
Le candidature alla carica di Presidente avvengono in Assemblea prima di procedere alla votazione.

2. Nomina i membri del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente;

3. Il Presidente:
convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
cura l'esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e Consiglio Direttivo;
sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma dove se ne presenti necessita';
adempie agli atti di ordinaria amministrazione.

4. In caso di necessita' ed urgenza il Presidente puo' compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 22 - Decadenza del Presidente
1. Il Presidente decade dalla propria carica nel caso di impedimento permanente o temporaneo superiore a 3 mesi.

2. Il Presidente decade dalla carica, inoltre, in seguito a deliberazione dell'Assemblea adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci per gravi violazioni dello Statuto o di legge.

3. Assieme al Presidente decadono dalla carica tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo, inclusi il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

4. Entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo il Segretario decaduto convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente, rispettando le norme per la convocazione dell'Assemblea.

5. Fino al giorno dell'elezione del nuovo presidente le funzioni di presidenza e di direzione sono svolte dal Presidente e dal Consiglio Direttivo decaduti limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 23 - Il Vice Presidente
E' nominato dal Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza od impedimento e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico. Il Vice Presidente resta in carica per 1 anno ed è rieleggibile.

Articolo 24 - Il Segretario

1. Il Segretario e' nominato dal Consiglio Direttivo fra i sui membri. Il Segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario dell'Associazione deve:
inviare gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'Albo dell'Associazione;
curare - unitamente al Tesoriere - l'aggiornamento del database dei soci e pubblicarlo nell'Albo dell'Associazione.
convocare l'Assemblea nei casi stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 25 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere e' nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere deve:
custodire il patrimonio dell'Associazione;
tenere il registro della contabilita';
conservare gli eventuali documenti giustificativi;
rendere il conto al Consiglio Direttivo;
riferire annualmente all'Assemblea dei soci;
verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all'Assemblea;
curare - unitamente al Segretario - l'aggiornamento del database dei soci.

Articolo 26 - Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti e' l'organo incaricato di controllare e verificare il bilancio dell'Associazione e di riferire all'Assemblea circa la correttezza della gestione amministrativa dell'Associazione.
Il Revisore dei Conti e' eletto dall'Assemblea dell'Associazione, regolarmente costituita, con votazione palese, contestaulmente all'elezione degli altri organi sociali. Ogni socio esprime una sola preferenza. Sara' dichiarato eletto Revisore dei Conti il Socio che avra' avuto il maggior numero di voti.
In caso di parita' risultera' eletto il socio che vanti la maggior anzianita' d'iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianita' anagrafica.

Articolo 27 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e' predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso il sito web dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura e ad estrarne copia.

Articolo 28 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura oppure a favore di enti con lo stesso scopo sociale.

2. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 29 - Modificazioni dello Statuto
La deliberazione di modificazione dello Statuto dell'associazione e' adottata con procedimento speciale:
l'assemblea e' regolarmente costituita qualora siano presenti non meno dei 3/4 degli aventi diritto e la deliberazione e' adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
qualora non sia stata raggiunta la presenza dei 3/4 degli aventi diritto al voto, l'assemblea viene nuovamente convocata entro 10 giorni e non prima di 7 dalla precedente adunanza. L'assemblea e' regolarmente costituita qualora siano presenti non meno della meta' degli aventi diritto al voto e la deliberazione e' adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti:
qualora non sia stata raggiunta la presenza della meta' degli aventi diritto al voto l'assemblea viene nuovamente convocata entro 7 giorni e non prima di 5 giorni dalla precedente adunanza.
L'assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Articolo 30 - Scioglimento

1. La deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, come disposto dall'art. 21 ultimo comma c.c.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio verra' devoluto ad altra associazione avente finalita' analoga o a fini di pubblica utilita' sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 31 - Legge applicabile
Per tutto cio' che non e' disciplinato dal presente Statuto si rimanda alle norme vigenti della Repubblica Italiana.

Articolo 32 - Foro esclusivo
Gli aderenti all'Associazione eleggono quale Foro esclusivo per le eventuali controversie il Tribunale di Velletri (RM), nella sua sezione distaccata di Albano Laziale (RM).